Cos'è il badge di cantiere (tessera di riconoscimento)
Il badge di cantiere è la tessera di riconoscimento che il datore di lavoro deve dare a ogni lavoratore impiegato in appalto o subappalto. Secondo il D.Lgs. 81/2008 e la legge 136/2010 porta fotografia, generalità del lavoratore, datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Detto anche: tessera di riconoscimento, tesserino di riconoscimento, cartellino di cantiere, badge digitale di cantiere, tesserino di cantiere.
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Le regole cambiano e dipendono dal caso: per la tua ditta verifica con il consulente del lavoro o con l'RSPP.
Come funziona il badge di cantiere nel navale?
L'obbligo di base non è nuovo e non riguarda solo l'edilizia. L'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 dice che in ogni attività in appalto o subappalto il personale della ditta appaltatrice o subappaltatrice deve portare una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro. Una ditta che lavora in appalto a bordo, in un cantiere navale, rientra in questa regola.
La tessera la prepara e la consegna il tuo datore di lavoro, cioè la tua ditta. È diversa dal badge d'accesso che il cantiere navale ti rilascia per il tornello o per il varco in banchina: quello segue il regolamento del cantiere, può chiedere documenti in più e non sostituisce la tessera di legge.
Poi c'è la novità. Il decreto-legge 159/2025 chiede alle imprese dei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato, di dare una tessera con un codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in digitale. La circolare n. 1/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che questo badge non sostituisce la tessera esistente: le aggiunge il codice. Diventa pienamente operativo solo dopo il decreto ministeriale di attuazione. La stessa norma lo estende ad altri settori a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro; per quei settori è prevista anche la patente a crediti.
Se il nuovo badge riguarderà anche i cantieri navali la legge non lo dice: dipende da quei decreti, che a maggio 2026 non risultavano ancora pubblicati. Per sapere se sono usciti e se ti riguardano, chiedi al tuo consulente del lavoro o al tuo RSPP.
Un esempio con i numeri
Esempio inventato. Una ditta di carpenteria ha 8 operai a bordo per un refit, più 2 operai di un subappaltatore. Durante un controllo 3 persone risultano senza tessera.
Situazione | Persone | Minimo di legge | Massimo di legge |
|---|---|---|---|
Senza tessera | 3 | 3 × 100 € = 300 € | 3 × 500 € = 1.500 € |
La sanzione prevista per il datore di lavoro e il dirigente dall'articolo 55, comma 5, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 va da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore senza tessera, come ricorda la circolare dell'Ispettorato. Sono gli importi scritti nella legge: le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 vengono rivalutate periodicamente, quindi l'importo che paghi oggi può essere più alto. Anche il lavoratore che non espone la tessera rischia una sanzione. Con 10 persone a bordo, la verifica di tutte le tessere richiede 10 controlli: se lo fai al primo ingresso eviti il problema per tutta la commessa.
Errori comuni
- Pensare che il badge del tornello basti: la tessera di riconoscimento resta un obbligo della tua ditta.
- Dimenticare la data di assunzione o, in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione.
- Non aggiornare la tessera quando un operaio cambia ditta o viene riassunto.
- Dare per certo che il nuovo badge con codice anticontraffazione valga già in ogni cantiere: serve il decreto di attuazione.
- Lasciare i subappaltatori senza controllo: i loro operai devono avere la tessera come i tuoi.
Con il modulo Appalto di Gassa gestisci le tessere d'accesso degli operai per ogni cantiere.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, comma 8 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera u (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 3 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 (si apre in una nuova scheda)
Domande su: Badge di cantiere (tessera di riconoscimento)
Il badge di cantiere deve avere la fotografia del lavoratore, le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro, come prevede il D.Lgs. 81/2008. La legge 136/2010 aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per il lavoratore autonomo va indicato anche il committente.
Il nuovo badge di cantiere, introdotto dal decreto-legge 159/2025, aggiunge alla tessera esistente un codice univoco anticontraffazione e la possibilità di averla in formato digitale. Riguarda i cantieri edili in appalto e subappalto e gli altri settori a rischio che indicherà un decreto ministeriale. Diventa pienamente operativo solo con quel decreto.
Il badge di cantiere previsto dalla legge non è il badge per il tornello. La tessera di riconoscimento la dà il tuo datore di lavoro e dice chi sei e per chi lavori. Il badge d'accesso lo rilascia il cantiere che ti ospita, secondo le sue regole, per aprire varchi e registrare gli ingressi.